Rischi in condominio: l’importanza della “sicurezza sul lavoro” e nelle parti comuni
Il tema della sicurezza all’interno della realtà condominiale, si esplica in una vastità di aspetti e sfaccettature su cui è importante che si soffermino e riflettano differenti soggetti, quali per esempio: i condòmini, in quanto comproprietari sulle parti comuni e naturalmente proprietari di immobili, gli amministratori in quanto rappresentanti legali del condominio e qualsiasi altro soggetto che opera all’interno del condominio e con la quale intrattiene uno o più contratti d’appalto.
Vi sono infatti, numerosi aspetti che possono essere approfonditi quando si parla di “rischi in condominio” e di conseguenza, di attività necessarie per porre in sicurezza l’edificio, che trattano il tema sia dal punto di vista prettamente tecnico (quindi si parla di tutti i vari adeguamenti degli impianti condominiali, dalla sicurezza antincendio, alla messa a norma degli impianti, etc.); sia dal punto di vista della c.d. “sicurezza sul lavoro”.
Una tematica interessante da trattare e che spesso non viene approfondita infatti, è il fatto che all’interno di un condominio, oltre alle ditte manutentrici degli impianti, responsabili della loro conservazione, manutenzione e della verifica del loro corretto funzionamento ai fini di un utilizzo sicuro degli stessi, vi possono essere presenti anche ulteriori figure che svolgono le loro funzioni, quali per esempio, gli addetti alle pulizie o alla vigilanza e alla custodia come i portieri e portinai, i quali hanno non poco a che fare il tema della sicurezza sul lavoro.
Infatti, qualora vi fossero presenti in un condominio dei lavoratori dipendenti dello stesso, come per l’appunto i portinai, il condominio deve sottostare per legge, alle normative di sicurezza del lavoro, proprio in regime di tutela dei lavoratori e per tale motivo, sono necessari gli appositi corsi di sicurezza sul lavoro ed è opportuno effettuare il cosiddetto “Documento di Valutazione dei Rischi”. In particolare, a determinare l’obbligo della predisposizione del succitato “DVR”, è il D.lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza), emanato proprio in termini di tutela di tutti i lavoratori e che in tale caso, valuta i possibili rischi all’interno del condominio, negli ambienti e gli spazi comuni, andando ad analizzare il contesto lavorativo (e le fasi in cui si esplica) ed a definire le misure di sicurezza e di protezione consigliabili ed attuabili.
In quest’ottica dunque, è pacifico come il Testo unico, in caso di presenza di lavoratori dipendenti in condominio, porti ad equiparare lo stesso, ad un’azienda, definendo in tale modo la figura del “Datore di Lavoro ai fini della sicurezza”, responsabile dell’azienda e titolare dei contratti di lavoro con i dipendenti e delineando tutti gli obblighi che questa figura deve assumere. Pertanto, l’amministratore, in qualità di mandatario e di responsabile legale del condominio, ricopre un ruolo fondamentale ai fini dell’applicazione delle norme di sicurezza ed assume una funzione basilare proprio per la realizzazione di tutti gli interventi necessari per porre in sicurezza l’edificio (ed in particolare le parti comuni del condominio) e per la riduzione di eventuali e possibili rischi.
Oltre a quanto detto, vi è da sottolineare però che, tutti i lavoratori presenti in condominio, devono essere anche adeguatamente informati sui rischi relativi alle proprie attività e sulla corretta gestione degli stessi, proprio per questo, ai sensi del Testo unico sulla sicurezza, i lavoratori subordinati sono soggetti ad un obbligo formativo e per tale motivo, sono chiamati a svolgere dei corsi di formazione e di aggiornamento sulla sicurezza.
Dunque in tale ottica, risulta necessario per il condominio, avvalersi di una figura professionale incaricata proprio per l’analisi dei fattori di rischio in condominio, che solitamente viene definita come “Responsabile della Sicurezza RSPP”, che apporta un prezioso contributo al datore di lavoro, proprio nella gestione dei corsi formativi e delle procedure di sicurezza (ed eventuali visite mediche), predisposti per porre i lavoratori subordinati a conoscenza dei possibili rischi presenti sul posto di lavoro e delle modalità per svolgere la propria attività, in maniera sicura. Come è possibile dedurre naturalmente, vi sussistono numerosi altri obblighi da osservare in condominio in relazione al tema della sicurezza. Per farne un esempio, è opportuno che ci si adoperi per assicurare e garantire la sicurezza antincendio, conseguendo il c.d. “Certificato di prevenzione incendi” (sostituito dal Decreto 151/2011 dalla “Scia”, Segnalazione Certificata di Inizio Attività), documento che a tal proposito, attesta al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, che il condominio rispetta tutte le disposizioni necessarie ad affrontare e prevenire possibili situazioni emergenziali (legate a agli incendi in condominio) e che risulta conforme alle normative antincendio. Il decreto succitato, indica nello specifico quali tipologie di strutture, edifici e complessi di autorimesse, devono essere soggette a tali attività e tra queste, per riportarne degli esempi, troviamo gli edifici con altezza superiore ai 24 metri ed autorimesse pubbliche e private con superficie superiore ai 300 metri quadrati.
Quanto detto, nell’ottica di garantire ed individuare le apposite vie di fuga e i dispositivi di sicurezza da utilizzare in caso di incendio.
Tra le altre misure e strumenti di sicurezza da adottare in tali complessi, possiamo trovare: le illuminazioni di emergenza, le vie di fuga, la segnaletica antincendio, le principali apparecchiature per estinguere principi d’incendio (estintori, idranti) e naturalmente, le procedure di evacuazione che devono essere chiaramente documentate ed illustrate nelle parti comuni. In tutti questi casi, risulta opportuno che l’amministratore informi e sensibilizzi sul tema affrontato, il condominio ed i soggetti ivi coinvolti, in modo tale da renderli consapevoli della crucialità della sicurezza, anche nelle parti comuni.